A partire da oggi, 15 gennaio, sarà attivo l’Arbitro Assicurativo, che consiste in un ADR (Alternative Dispute Resolution), ovvero un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, in materia di prestazioni e servizi assicurativi, attivabile direttamente dal cliente.
Si tratta, in pratica, di un organismo per la composizione stragiudiziale delle controversie, in un settore specifico (in tal caso il comparto assicurativo), che in ambito giuridico, indica l’opportunità di trovare un accordo con la parte avversa prima di arrivare davanti al Giudice ricorrendo ad organismi terzi e indipendenti, istituiti per legge, capaci di decidere sulla controversia o di trovare un accordo fra le parti.
Il processo che ha dato origine al nuovo ADR costituito dall’arbitro assicurativo, peraltro atteso da anni, è stato caratterizzato da un lunghissimo iter, e che adesso lo affianca ad altri organismi per la composizione stragiudiziale delle controversie: l’ABF e L’ACF, rispettivamente l’Arbitro bancario e l’Arbitro per le controversie Finanziarie.
L’ideazione dell’arbitro assicurativo, istituito sotto l’egida dell’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), si pone come obiettivo il rafforzamento della tutela del consumatore, che grazie al nuovo organismo potrà presentare direttamente alla compagnia assicurativa eventuali reclami ad un costo contenuto (solo 20 euro) per via telematica.
Dall’IVASS, Autorità presieduta da Luigi Federico Signorini, si stima un boom di ricorsi già nei primi mesi di attività; una previsione che si basa sull’ampio target a cui si rivolge il nuovo sistema di risoluzione delle controversie, molto più numeroso rispetto ai bacini di utenza che fanno riferimento agli altri due organismi citati prima.
Fra i possibili soggetti che potranno presentare ricorso, tramite l’arbitro assicurativo, figurano infatti: il contraente della polizza, il beneficiario o un danneggiato che può agire direttamente contro la compagnia (il caso più evidente riguarderà la Rc Auto).
Il ricorso può essere presentato da un cliente consumatore, da un professionista o da un imprenditore.
La struttura dell’arbitro assicurativo
L’ideazione dell’Arbitro Assicurativo prevede una struttura di tipo collegiale, in cui ogni collegio è composto da esperti indipendenti.
Ciascun Collegio è formato da 5 esperti, selezionati in modo da garantire una rappresentazione equilibrata di tutti gli interessi in gioco:
- il Presidente e due componenti sono scelti dall’IVASS;
- un componente è designato dalle associazioni delle imprese o degli intermediari
assicurativi; - un componente designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (consumatori e
imprese/professionisti).
Tuttavia la composizione reale del collegio (che per il momento sarà uno solo, insediato a Roma), non è da considerarsi rigida, bensì a “geometria variabile”, poiché all’ambito decisionale in cui agiscono solo i 5 membri già citati, si va ad aggiungere alla compagine una composizione più ampia, a seconda dei casi possibili che possono verificarsi e che dipendono sia dal destinatario del ricorso sia dal soggetto che presenta il ricorso stesso.
Se il destinatario del ricorso è un’impresa di assicurazione, al Collegio che decide parteciperà il componente designato dalle imprese.
Se invece il ricorso è contro un intermediario, parteciperà al Collegio il componente designato dagli intermediari.
Nel caso in cui il ricorso è stato presentato da un cliente consumatore al Collegio parteciperà il componente designato dal CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti); e se, invece, si tratta di un imprenditore o di un professionista parteciperà il componente designato dalle associazioni degli utenti diversi dai consumatori.
L’organo collegiale, inoltre, è supportato da una Segreteria tecnica (composta da personale dell’IVASS), che controlla la procedura del ricorso (verifica cioè che il ricorso sia completo, regolare e presentato nei termini), gestisce lo scambio di documenti e le comunicazioni tra le parti, e assiste l’arbitro assicurativo in tutte le fasi del procedimento.
Il procedimento del ricorso
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo può essere presentato, anche senza l’assistenza di un avvocato, in modalità online tramite l’apposita piattaforma web.
Si può presentare ricorso all’Arbritro Assicurativo solo dopo aver esposto un reclamo alla compagnia e/o all’intermediario, se non si è ricevuta risposta trascorso il termine di 45 giorni o se si è ricevuta una risposta ritenuta non soddisfacente.
Il reclamo nei confronti della compagnia e/o dell’intermediario costituisce un presupposto per l’ammissibilità del ricorso all’Arbitro.
Il ricorso è valutato entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse) e costa 20 euro, che verranno restituiti al ricorrente se il ricorso viene accolto.
La decisione dell’Arbitro Assicurativo sul ricorso non è vincolante; se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell’inadempimento è pubblicata sul portale web ufficiale per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet).
Se la decisione dell’Arbitro Assicurativo è insoddisfacente, sia il cliente che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
È importante chiarire che l’Arbitro Assicurativo non farà accertamenti tecnici complessi, come ad esempio il conferimento di incarichi a periti o raccogliere testimonianze sulla controversia, ma baserà le sue decisioni esclusivamente sui documenti presentati dalle parti.
Quando è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo
I casi in cui è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo sono:
- l’insorgere di una controversia che riguarda un contratto di assicurazione, purché concluso, di cui il soggetto richiedente il ricorso è il contraente o l’assicurato oppure il beneficiario.
- Una controversia in cui il soggetto che subisce un danno: in tal caso egli può agire direttamente contro l’impresa di assicurazione; l’esempio pratico è costituito dalla stipula di una polizza RC Auto.
Se l’oggetto del ricorso è finalizzato al pagamento di una somma di denaro, il ricorso all’Arbitro Assicurativo è soggetto a precisi limiti di valore:
- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggi);
- 2.500 euro se il richiedente è un danneggiato e agisce direttamente contro l’impresa nei casi sopra indicati (per i sinistri RC Auto che rientrano nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 CAP, il ricorso deve essere promosso nei confronti della propria compagnia assicurativa).
Se, invece, il ricorso non riguarda il pagamento di una somma di denaro, perché la controversia si basa sull’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto (ad esempio, quali rischi sono compresi e quali sono esclusi), non ci sono limiti di valore.
Casi in cui non è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo
Ci sono alcune situazioni in cui non è possibile rivolgersi all’Arbitro Assicurativo:
- Lamentele riguardanti un contratto che non si è concluso, e quindi che non è stato firmato.
- La controversia riguarda un sinistro stradale per cui deve intervenire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (come, ad esempio, quando il veicolo responsabile del danno non è stato identifcato, non era assicurato o era stato rubato) oppure il Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, nel caso di incidenti legati all’attività venatoria causati da cacciatori non assicurati.
- La questione rientra tra quelle di competenza della CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici), come, ad esempio, la condotta dei periti assicurativi.
- Se si è stipulata una polizza a copertura di “grandi rischi”, usata in ambiti particolari come l’industria, la navigazione o il trasporto aereo.
- Se per risolvere la questione è necessario assumere testimonianze o perizie tecniche. Come è già stato specificato, infatti, l’Arbitro Assicurativo decide solo sui documenti presentati dalle parti.
- Se una parte coinvolta nella controversia si è già rivolta a un giudice o ha già avviato una mediazione o una negoziazione assistita. Tuttavia è possibile ricorrere all’Arbitro Assicurativo se una procedura di mediazione o negoziazione assistita si è conclusa senza accordo.
- Se l’Arbitro Assicurativo si è già pronunciato nel merito della controversia.
- L’impresa o l’intermediario contro cui si intende fare ricorso è di un altro Paese SEE (Spazio Economico Europeo), opera in Italia in regime di LPS (Libera Prestazione dei Servizi: cioè senza una sede stabile) e aderisce a un altro sistema di risoluzione stragiudiziale del proprio Paese di origine.
- Non è stato presentato un preventivo reclamo all’impresa o all’intermediario oppure lo si è presentato da più di un anno.
- I fatti su cui si basa il ricorso risalgono a più di tre anni prima della presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario.
Per ottenere ulteriori chiarimenti e dettagli specifici riguardanti l’Arbitro Assicurativo è possibile leggere l’apposita guida reperibile al sito ufficiale.
Volge così al termine la nostra trattazione su questo nuovo sistema di risoluzione delle controversie in ambito assicurativo; sperando di avere fornito informazioni utili ai nostri lettori, non rimane che rinnovare il nostro invito a seguire il portale RobQuattro, anche sui nostri canali social su Facebook e Linkedin, per altri argomenti interessanti.
A presto!